
Data:
Posizione:
La circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, diramata dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce l’impatto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024, dalla legge di bilancio 2025
e dal decreto fiscale n. 84/2025 in materia di trasferte, missioni e spese di rappresentanza.
Il nuovo quadro normativo ridisegna il trattamento fiscale dei rimborsi ai dipendenti, dei costi per professionisti e imprese, introducendo un sistema di tracciabilità selettiva dei pagamenti volto a rafforzare il contrasto all’evasione.
La novella più significativa consiste nell’eliminazione del vincolo secondo cui, per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di trasporto dovevano essere comprovati da “documenti provenienti dal vettore”.
Dal 1° gennaio 2026, invece, è sufficiente che le spese siano “comprovate e documentate”, pure tramite modalità differenti, ampliando in tal modo gli strumenti probatori a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro.
Rimborsi chilometrici e spese di viaggio
La semplificazione introdotta ha impatto sulla questione del rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo privato nelle trasferte interne al comune.
La circolare chiarisce che tali rimborsi, se calcolati secondo le tabelle ACI e adeguatamente documentati, non concorrono più alla formazione del reddito.
Si tratta di una novità di rilievo, che supera un’impostazione considerata ormai anacronistica e fonte di disparità rispetto alle trasferte extra-comunali.
Rimangono esclusi dal reddito anche i rimborsi delle spese di pedaggio e parcheggio, a condizione che risultino documentati in modo certo e univoco.
La circolare supera in tal modo precedenti indirizzi più restrittivi, riconoscendo la natura intrinsecamente connessa di tali costi all’attività lavorativa svolta in trasferta.
Taxi, NCC e pagamenti elettronici
La Legge di bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC)
non concorrano al reddito solo se pagati con strumenti tracciabili.
La ratio è esplicitata nella relazione tecnica: creare un “contrasto di interessi” tra chi offre il servizio e chi lo acquista, incentivando l’emersione dei ricavi. La tracciabilità
diviene, pertanto, condizione necessaria per l’esclusione dal reddito, bensì solamente per le spese sostenute in Italia e solo per taxi e NCC.
Restano invece escluse dall’obbligo le spese per trasporti di linea (treni, autobus, aerei, navi) e i rimborsi chilometrici.
La circolare elenca gli strumenti di pagamento ammessi: bonifici, carte, sistemi elettronici contemplati dall’art. 23 del
D.lgs. n. 241/1997, applicazioni di moneta elettronica collegate a conti bancari.
L’estratto conto può costituire prova residuale, a patto che sia depurato da informazioni non pertinenti.

Lascia un commento