Gentile Cliente,

con la presente circolare, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli obblighi normativi inderogabili previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La normativa vigente (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008) impone in capo al Datore di Lavoro una serie di adempimenti fondamentali la cui inosservanza comporta gravi sanzioni penali, amministrative e, nei casi più gravi, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Di seguito, forniamo una disamina dettagliata, ma dal taglio operativo, degli adempimenti cardine, al fine di consentirLe una verifica puntuale dello stato di conformità della Sua Azienda..

Con la collaborazione di un nostro Partner, da noi attentamente selezionato, offriamo un servizio completo ai nostri clienti che include:

– Analisi dello stato di conformità aziendale;

– Adeguamento documentale;

– Pianificazione delle attività obbligatorie;

– Aggiornamento normativo continuo;

– Assistenza in caso di verifiche ispettive;

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per valutare insieme le specifiche esigenze della Sua azienda.


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno 1 lavoratore dipendente. Ne consegue, che solamente chi svolge la propria attività individualmente, ossia da solo e per proprio conto, qualunque sia la sua natura, non è tenuto a redigere il Documento Valutazione Rischi.

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’avvio dell’attività oppure nell’immediato, quando un lavoratore è assunto in forza a un’impresa già avviata.

Il documento deve contenere una serie di dati, in particolare:

– le indicazioni specifiche dell’azienda;

– la descrizione degli ambienti di lavoro, del ciclo produttivo e delle mansioni dei lavoratori;

– i criteri seguiti nella valutazione dei pericoli e dei rischi;

– le misure di prevenzione e protezione da adottare in base ai rischi individuati;

– un programma di informazione e formazione dei lavoratori;

– l’anagrafica dei soggetti coinvolti, come ad esempio, l’RSPP, il Medico competente, l’RLS, i dirigenti e i preposti;

– la data certa, cioè il periodo in cui viene fatta la valutazione dei rischi.

Il Documento Valutazione Rischi – in formato cartaceo o digitale – deve essere conservato in azienda e deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e, per presa visione, anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione, dal Medico Competente (ove presente) e dal Rappresentante dei lavoratori.

Infine, è obbligatorio trasmettere una copia del documento valutazione rischi all’RLS, che ha facoltà di fare delle considerazioni in merito alla redazione ed alle misure di prevenzione individuate.

Il DVR non è un documento statico. Deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il Documento Valutazione Rischi può essere richiesto in visione da ASL, INPS, INAIL e Vigili del Fuoco. Pertanto, la legge prevede delle sanzioni in caso di omessa redazione o incompletezza (ad esempio, se mancano le misure per migliorare il livello di sicurezza, le indicazioni della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni, ecc.) del documento in questione, come l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 6.400 euro.


NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Ogni azienda deve avere un RSPP nominato. L’incarico puo’ essere Esterno e/o Interno.

La funzione di RSPP può essere esercitata dal:

– lavoratore scelto personalmente dal datore di lavoro per le sue specifiche competenze;

– professionista esterno esperto in sicurezza aziendale;

– datore di lavoro di aziende artigiane o industriali (con un massimo di 30 dipendenti), agricole o zootecniche (con un massimo di 10 dipendenti), ittiche (con un massimo di 20 lavoratori) di aziende di altri settori (fino a 200 dipendenti).

Sanzioni per mancata Nomina o Formazione

In caso di mancata nomina o mancata formazione del RSPP sono previste per il datore di lavoro le seguenti sanzioni:

– arresto da tre a sei mesi;

– ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.


SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente (es. movimentazione manuale dei carichi, videoterminalisti, esposizione a rumore, agenti chimici, lavoro notturno, ecc.).

Adempimenti: Laddove ricorrano i presupposti, il Datore di Lavoro è obbligato a nominare un Medico Competente.

Visite Mediche: Il Medico Competente programma ed effettua le visite mediche (preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al rientro dopo malattia superiore a 60 giorni) necessarie per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Nessun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria può essere adibito alla mansione senza il preventivo giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specifica come per esempio la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru montate su autocarro, ecc…), lavori in quota e DPI III Cat., lavori elettrici .

La mancata sorveglianza sanitaria comporta una sanzione pari a :

– fino a 5 lavoratori comporta l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.315,20 a5.699,20 euro;

– fino a 10 lavoratori l’ arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro.

– Oltre 10 lavoratori l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro.



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