
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42, la legge 30 dicembre 2025,n. 199, la legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026 .La legge è stata approvata definitivamente, nella seduta del 30 dicembre 2025, dalla Camera dei deputati, nel testo licenziato dal Senato il 23 dicembre 2025. Riepiloghiamo sinteticamente tutte le novità in materia di lavoro (per le novità fiscali, “Legge di Bilancio 2026, le misure fiscali”).
Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato
Il comma 7 introduce, per l’anno 2026, un regime di imposta sostitutiva agevolata sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in applicazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Tali incrementi sono assoggettati a un’aliquota del 5%, a condizione che il reddito complessivo da lavoro dipendente del lavoratore non superi i 33.000 euro nell’anno 2025, soglia innalzata dal Senato rispetto al limite originario di 28.000 euro.
Il comma 12 contiene infine una clausola di rinvio generale alla normativa vigente in materia di imposte sui redditi
Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati
I commi da 8 a 11 introducono, in via transitoria, una serie di agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dipendentidel settore privato, intervenendo sulla disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile ad alcuni emolumenti retributivi. Premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa In particolare, i commi 8 e 9 dell’articolo 1 prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione a 1 punto percentuale dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme derivanti da forme di partecipazione agli utili d’impresa, nonché l’innalzamento da 3.000 a 5.000 euro lordi del limite annuo dell’imponibile agevolabile.
È stato inoltre chiarito che l’intervento riguarda espressamente anche gli emolumenti connessi alla partecipazione agli utili.
NOTA BENE: L’aliquota dell’imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027, oggetto della riduzione all’1%, è attualmente pari al 5%, mentre l’aliquota a regime è pari al 10%
Maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno o festivo
I commi 10 e 11 introducono, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva con aliquota del15% su maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale o a turni,fino a un importo massimo agevolabile di 1.500 euro.
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025 ed è escluso per le attività individuate dal successivo comma 187.Il comma 12, infine, contiene una clausola di rinvio generale alla disciplina vigente in materia di imposte sui redditi.
Riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti
Il comma 13, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende anche all’anno 2026 una disposizione transitoria già prevista per il 2025 in materia di tassazione dei dividendi percepiti dai lavoratori dipendenti.
In particolare, per i dividendi corrisposti nel 2026 e derivanti da azioni assegnate dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato, è previsto che tali somme concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 50%, entro il limite di 1.500 euro. Per la quota eccedente tale soglia, resta invece ferma la tassazione integrale
Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica
Il comma 14 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere
I commi 18-21 dell’articolo 1 confermano, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, una già nota misura di sostegno a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. La misura consiste nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda relativa alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o al lavoro notturno. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025.Il riconoscimento avviene su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto il reddito percepito nell’anno precedente, ed è erogato dal sostituto d’imposta, che provvede a indicare le somme nella Certificazione Unica. Il datore di lavoro recupera infine l’importo erogato mediante compensazione fiscale secondo le modalità previstedalla normativa vigente.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026
I commi da 153 a 155 prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenzasociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa paria 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028.Dal beneficio in esame sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL
Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici
iI commi 210-213 dell’articolo 1 introducono un esonero contributivo volto a incentivare l’assunzione di madri lavoratrici da parte dei datori di lavoro privati
A decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.L’agevolazione è concessa nel limite massimo di 8.000 euro annui e per una durata complessiva di 24 mesi. In particolare, l’esonero spetta per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e per 18 mesi qualora il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, né è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente. L’accesso alla misura è inoltre subordinato al rispetto dispecifici limiti di spesa fissati per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035.Il monitoraggio delle minori entrate contributive è affidato all’INPS, che sospende l’accoglimento di nuove domande qualora i limiti di spesa risultino raggiunti, anche in via prospettica.
Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro
I commi 214-218 dell’articolo 1 introducono misure volte a favorire la trasformazione o la rimodulazione deicontratti di lavoro a tempo parziale per specifiche categorie di lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.In particolare, il comma 214 riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, nonché nella rimodulazione di un rapporto a tempo parziale già in essere, in favore dei lavoratori con almeno tre figli conviventi che non abbiano compiuto il decimo anno di età. Il limite anagrafico non si applica inpresenza di un figlio con disabilità, fermo restando il requisito minimo dei tre figli conviventi. La priorità è subordinata alla condizione che la trasformazione o la rimodulazione comporti una riduzione dell’orario di lavoro pariad almeno il 40%. A sostegno di tali trasformazioni, i commi da 215 a 218 prevedono, a determinate condizioni, un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi (decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione), conriferimento alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (privato) e per un importo non superiore a 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile, in favore dei datori di lavoro privati che realizzino consensualmente le suddette modifiche contrattuali. Il beneficio è subordinato, tra l’altro, al mantenimento del monte ore complessivo di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa complessivi fissati dalla norma.Sono esclusi dall’ambito i premi e contributi dovuti all’INAIL Il comma 216 demanda infine a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero contributivo.
Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni
I commi 219 e 220 intervengono sulla disciplina dei congedi a tutela della genitorialità, ampliandone l’ambito di applicazione.In particolare, il comma 219 estende il diritto ai congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni. La medesima estensione si applica ai casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.Il comma 220 modifica invece la disciplina dei congedi per malattia dei figli di età superiore a tre anni, innalzando da 5 a 10 giorni lavorativi annui, per ciascun genitore, il limite dei congedi fruibili. Inoltre, l’ambito di applicazione dell’istituto viene esteso ai figli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti,pur essendo coperti da contribuzione figurativa ai fini previdenziali.
Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici incongedo
Il comma 221 dell’articolo 1 introduce una misura volta a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e asostenere la parità di genere nel lavoro.La disposizione modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di una lavoratricein congedo di maternità o parentale.Il prolungamento del contratto è consentito per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dalcongedo, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.

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