Gentile Cliente,
con la presente riepiloghiamo 3 tra le violazioni più frequentemente contestate in sede ispettiva e le principali conseguenze sanzionatorie per l’azienda, con alcune indicazioni operative per prevenire contestazioni.

Registrazione infedele (o omessa/tardiva) nel LUL

Per “infedele registrazione” si intendono, in concreto, dati nel LUL non coerenti con la prestazione realmente resa e/o con quanto effettivamente corrisposto (es.: ore lavorate, straordinari, assenze, indennità, maggiorazioni, trasferte, ecc.).
Attenzione: anche la tardiva compilazione può essere equiparata (quando rilevante ai fini ispettivi).
La violazione è sanzionata se l’inesattezza/omissione/tardività ha determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali per l’azienda e/o per il lavoratore interessato.
Per omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria :

Sanzioni

  • da € 150 a € 1.500 come sanzione base;
  • da € 500 a € 3.000 se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure un periodo superiore a 6 mesi;
  • da € 1.000 a € 6.000 se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure un periodo superiore a 12 mesi.

Buone prassi (anti-contestazione)

documentazione ordinata e pronta (foglio presenze, giustificativi, autorizzazioni, ecc.).

presenze/assenze coerenti con turni, timbrature e autorizzazioni;

straordinari e indennità sempre autorizzati e tracciati;

Mancato pagamento “tracciato” delle retribuzioni

Le retribuzioni (e gli eventuali anticipi) devono essere pagate con strumenti tracciabili (mai in contanti) conservando la relativa prova ed attestazione del pagamento:

  • La firma del lavoratore in busta paga NON è prova del pagamento.
  • In caso di controllo, il datore deve poter esibire evidenze oggettive (contabili/quietanze/operazioni tracciate) che dimostrino il pagamento con i mezzi tracciabili utilizzati.

Sanzione

In caso di pagamento non tracciato e/o mancata prova del pagamento con strumenti tracciabili è prevista una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 (non “sanabile” con diffida).

La sanzione è calcolata per il n. di attestazioni che non è possibile fornire (esempio: 6 mesi pagati in contanti genera 6 sanzioni da calcolare tra il range 1000 – 5000).

A cosa fare attenzione?

evitare “soluzioni informali” (contanti consegnati a mano), anche se il lavoratore è d’accordo.

pagare sempre con bonifico/strumenti tracciabili intestati al lavoratore;

archiviare per ogni mensilità: distinta/contabile, CRO/TRN, estratti, ricevute di versamento, ecc.;

Lavoratori “non in regola” (lavoro irregolare / “in nero”)  

Impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto (UNILAV/UNISOMM/altre comunicazioni obbligatorie), con conseguenti irregolarità contributive e retributive.

Maxi-sanzione per lavoro sommerso

La maxi-sanzione è per ciascun lavoratore irregolare ed è graduata in base ai giorni di effettivo impiego accertato:

  • da € 1.950 a € 11.700 se impiego fino a 30 giorni ;
  • da € 3.900 a € 23.400 se impiego da 31 a 60 giorni ;
  • da € 7.800 a € 46.800 se impiego oltre 60 giorni .

Sono previste maggiorazioni in specifiche ipotesi (es. particolari categorie di lavoratori; recidiva).

Ulteriore rischio: sospensione dell’attività:


Se in accesso ispettivo risulta che almeno il 10% dei lavoratori presenti è occupato senza preventiva comunicazione, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell’attività (con impatti immediati sull’operatività). 

Per la revoca, oltre alla regolarizzazione, è richiesto anche il pagamento di una somma aggiuntiva (es.: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 oltre 5).

Altre conseguenze tipiche (oltre alle sanzioni)

  • recupero contributi e premi assicurativi + sanzioni civili;
  • possibili diffide accertative per differenze retributive;
  • criticità su appalti, qualificazioni, DURC e rapporti con P.A. (a seconda dei casi).

Buone prassi (anti-contestazione)

verifiche periodiche interne (audit) su organico “reale” vs comunicazioni.

comunicazione preventiva sempre inviata prima dell’inizio attività;

contratti, inquadramenti, orari e mansioni coerenti con la realtà;


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