Decreto Lavoro 2026

Decreto Lavoro 2026, guida pratica ai nuovi bonus per assunzioni e stabilizzazioni

Premessa

Il Decreto Lavoro 2026 (D.L. 30 aprile 2026, n. 62) modifica le principali agevolazioni contributive previste per l’assunzione di donne e giovani e nella ZES unica per il Mezzogiorno, oltre a introdurre un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine.

Il decreto pone quale condizione generale di accesso alle agevolazioni, il rispetto del “ salario giusto ” di cui all’art. 7, comma 5, del medesimo provvedimento: le agevolazioni possono essere fruite a condizione che il trattamento economico individuale effettivamente corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo determinato sulla base dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. 

Bonus Donne 2026 (art. 1, D.L. n. 62/2026)

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad alcune categorie di “lavoratore svantaggiato” di cui alle lettere da b) a g) dell’art. 2 Regolamento (UE) n. 651/2014, hanno diritto a un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice (elevate a 800 euro mensili se la lavoratrice è residente nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno). La durata è ridotta a 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  1. senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
  2. età compresa tra 15 e 24 anni
  3. senza un diploma di scuola media superiore o professionale
  4. più di 50 anni di età
  5. vivono soli o con una o più persone a carico
  6. occupate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
  7. minoranza etnica di uno Stato membro UE 

Non è legittimante il requisito di essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi nelle ZES.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro che non viene intaccata da una eventuale revoca del beneficio in capo alla prima azienda che assume (in caso di licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti).

N.B. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ogni mese e quello dei lavoratori occupati in media nei 12 mesi prima. 

Bonus Giovani 2026 (art. 2, D.L. n. 62/2026)

I datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni hanno diritto a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per 24 mesi:

  • fino a 500 euro mensili;
  • fino a 650 euro mensili se la sede di lavoro è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

L’esonero spetta, ferme le condizioni generali:

  • ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto 35 anni e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; oppure
  • privi da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie di “lavoratore svantaggiato” di cui alle lettere c), e), f) e g) art. 2 Reg. UE 651/2014 (ovvero soggetti senza diploma di scuola media superiore o professionale, che vivono soli o con una o più persone a carico, occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, appartenenti a minoranza etnica di uno Stato membro UE).

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,;
  • età compresa tra 15 e 24 anni;
  • senza diploma di scuola media superiore o professionale;
  • vivono soli o con una o più persone a carico;
  • occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
  • minoranza etnica di uno Stato membro UE.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ogni mese e quello dei lavoratori occupati in media nei 12 mesi prima  

Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Inoltre, l’esonero spetta solo se nei 6 mesi precedenti l’assunzione non vi sono stati licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva.

Bonus Zes (art. 3, D.L. n. 62/2026)

I datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria) possono applicare un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ogni mese e quello dei lavoratori occupati in media nei 12 mesi prima

Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Inoltre, l’esonero spetta solo se nei 6 mesi precedenti l’assunzione non vi sono stati licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva. 

Bonus Stabilizzazione Giovani (art. 4, D.L. n. 62/2026

Un beneficio contributivo specifico è riconosciuto alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, che abbiano avuto durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi. Il lavoratore, alla data della trasformazione, non deve aver compiuto 35 anni di età e non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 , senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.

Lo sgravio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a 500 euro mensili per 24 mesi.

Non è prevista nel testo dell’art. 4 una “portabilità” dello sgravio residuo in caso di passaggio a diverso datore di lavoro.

Detto che occorre l’autorizzazione della Commissione Europea, per godere del beneficio (nei limiti delle risorse stanziate), le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ogni mese e quello dei lavoratori occupati in media nei 12 mesi prima.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti la trasformazione non hanno effettuato licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per GMO entro 6 mesi dalla trasformazione incentivata comporta revoca e recupero del beneficio. 


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