Bonus psicologico 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 il Decreto del Ministro della Salute 10 luglio2025 che individua le quote spettanti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorserelative al cd. bonus psicologo per le annualità 2024 e 2025.Il Decreto del Ministro della Salute del 10 luglio 2025, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delleFinanze, ha come obiettivo principale quello di garantire la continuità delle attività gestionali relative al cosiddettoBonus psicologo. In un’ottica di maggiore efficienza amministrativa e di più ampia fruibilità delle risorse da partedei cittadini, il provvedimento ha infatti riordinato le diverse disposizioni normative stratificatesi nel tempo,raccogliendo in un unico testo le regole attuative già vigenti e introducendo, al contempo, alcuni correttivi finalizzatiad assicurare un utilizzo più efficace del contributo.In coerenza con quanto stabilito dal decreto, l’INPS, con il messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, ha annunciatol’apertura della procedura per la presentazione delle domande relative al Bonus psicologo 2025.L’INPS ha inoltreprecisato che ulteriori e più dettagliate istruzioni operative verranno fornite con un successivo messaggio.

Beneficiari e professionisti aderenti
Sono destinatari del Bonus psicologo tutte le persone che si trovino in condizioni di depressione, ansia, stress ofragilità psicologica.

Tali situazioni sono ricondotte, in particolare, agli effetti dell’emergenza pandemica e allaconseguente crisi socio-economica, che hanno inciso sulla salute mentale dei cittadini.

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per coprire spese relative a sedute di psicoterapia erogate daprofessionisti privati che rispettino due condizioni:

1. iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti (sezione dell’Albo degli psicologi).

2. adesione formale all’iniziativacomunicata al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).

Il CNOP raccoglie le adesioni dei professionisti e trasmette l’elenco aggiornato all’INPS che a sua volta rendeconsultabile l’elenco degli aderenti tramite una sezione dedicata della piattaforma telematica.

Contributo e requisiti reddituali
Il bonus può essere concesso una sola volta per persona. È necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE(ordinario o corrente) non superiore a 50.000 euro.Il beneficio è parametrato per fasce ISEE:

Presentazione della domanda

Il Bonus psicologo è accessibile attraverso una procedura annuale, gestita interamente dall’INPS.

La piattaforma INPS indica la finestra temporale di presentazione delle domande, che deve essere aperta peralmeno 60 giorni, con preavviso minimo di 30 giorni.

La domanda va inoltrata in modalità telematica tramite accesso al portale INPS con credenziali digitali (SPID, CIE oCNS) o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Con il messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, l’INPS ha comunicato l’apertura della procedura per la presentazionedelle domande relative al Bonus psicologo per l’anno 2025.I cittadini potranno presentare domanda a partire dal 15settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025. L’Istituto precisa che con successivi aggiornamenti verranno forniteistruzioni operative più dettagliate, in modo da guidare i richiedenti lungo tutto l’iter di presentazione e gestionedelle domande.

Istruttoria e verifiche INPS

Il sistema acquisisce automaticamente, tramite codice fiscale, i dati sulla residenza regionale/provinciale delrichiedente e, se autorizzato, i recapiti di contatto presenti negli archivi INPS.

Il cittadino deve compilare un’apposita autocertificazione (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), attestando il possesso deirequisiti reddituali (ISEE).

Durante l’invio della domanda, il sistema INPS controlla la presenza di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)valida

:• se la DSU manca, il richiedente deve prima presentarla e poi inoltrare la domanda;

• se la DSU è valida, la richiesta viene acquisita

Utilizzo del beneficio e decadenza
Il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Se non viene utilizzataalmeno una seduta entro 60 giorni, il beneficiario decade dal diritto.

In caso di decadenza, le risorse vengono riassegnate alla Regione/Provincia autonoma di riferimento e messe adisposizione tramite scorrimento delle graduatorie.

A Disposizione per qualsiasi dubbio e/o chiarimento


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